Come largamente preannunciato, la commissione Europea, con il Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione datato 20 gennaio 2017, ha effettuato importanti modifiche in tema protezione di specie della flora e della fauna selvatica, mediante il controllo del loro commercio.
Fra le specie soggette a cambiamenti figurano proprio i Cenerini (Psittacus erithacus erithacus), traslati dall’appendice II all’appendice I.
Ma cos’è cambiato? Come bisogna muoversi in qualità di possessori di un cenerino? Procediamo per gradi.
(*) Le seguenti specie sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I della convenzione e vanno trasferite dall’allegato B all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
*Possedendo un Cenerino saprete certamente cos’è il Cites, ma ve lo ricordiamo comunque una seconda volta: la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione -denominata in sigla C.I.T.E.S.- è nata dall’esigenza di controllare, tutelare e regolamentare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati) delle specie potenzialmente a grave ed elevato rischio estinzione. Quando un pappagallo viene regalato o ceduto deve essere, per legge, accompagnato da un certificato di cessione, riportante le generalità del cedente e del nuovo proprietario, oltre agli estremi della denuncia di nascita o del precedente certificato di cessione (solitamente numero di protocollo, ufficio CITES competente e data della denuncia di nascita).
Le specie di cui il commercio è regolamentato, sono state suddivise a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro Allegati: Allegato A, B, C e D. L’ Allegato A comprende le specie che figurano nella Appendice I e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell’Appendice I o presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario), mentre l’Allegato B comprende le specie che figurano nell’Appendice II (salvo quelle incluse nell’Allegato A), le specie dell’Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva o altre specie inserite secondo diversi altri numerosi criteri.
Cos’è cambiato e perchè?
In sintesi, l’incredibile popolarità di questa specie, nonchè l’arma a doppio taglio della sua nomina di “specie parlante provetta”, ha indotto sempre più alla cattura in natura di un numero non sostenibile di esemplari, con la conseguenza di una riduzione drastica della popolazione e la necessità di aumentarne le tutele e irrigidire la legislazione riguardante il commercio. Da qui nasce la necessità di spostare il cenerino dall’allegato B all’A, quindi fra i soggetti a grave rischio di estinzione e tutelati da leggi ancor più restrittive e severe.
COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA?
La presenza del Cenerino in Allegato A implica pene decisamente più severe in caso di irregolarità nella documentazione in proprio possesso, violazioni alle disposizioni sono soggette a procedimento penale. Vediamo cosa fare per evitare conseguenze spiacevoli, fra le cui più gravi figurano l’arresto o l’ammenda e, sempre, la confisca degli animali.
1. Effettuare una DENUNCIA DI DETENZIONE di esemplari di animali e piante di specie incluse nell’allegato “A” del Regolamento (CE) 338/97 (ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4, della legge n.150/1992).
Trovate il modulo sul portale del Corpo della Forestale di Stato (Mo. SCT6)
Ad esso allegate:
2. La ricevuta del versamento di 11,62€, a titolo di diritto speciale di prelievo, effettuato tramite bollettino postale intestato a: Tesoreria Provinciale di Viterbo – c.c. 10178010; causale: L.150/1992 art.8-quinquies – D.M. Ambiente 28.5.93 – diritto speciale prelievo – denuncia detenzione esemplari CITES.
NOTA BENE: Tutt’Italia deve fare riferimento alla Tesoreria Provinciale di Viterbo, il settore non varia in base alla provincia di appartenenza. Gli 11,62€ fanno riferimento al versamento da effettuare per UN solo modulo: ogni modulo dà la possibilità di registrare 4 soggetti, nel caso se ne posseggano più di 4 andranno usati due moduli e la somma da versare sarà doppia.
I documenti che comprovano il regolare possesso del vostro Cenerino (copie del documento di cessione, denunce di nascita e via dicendo)
A partire dal 4 Febbraio avrete 90 GIORNI EFFETTIVI per provvedere alla regolarizzazione dei documenti del vostro animale: i cambiamenti riguardano tutti i cenerini detenuti in cattività, siano essi da riproduzione o PET. Se non vi siete mai preoccupati della loro documentazione iniziate a farlo ora e aspettatevi eventuali conseguenze, poichè sono state queste leggerezze a causare i cambiamenti sulla loro detenzione. Ogni animale deve possedere marcatura soggettiva e inamovibile, in caso di soggetti privi di marcaggio (l’Allegato B non lo imponeva come obbligo) o con un marcaggio divenuto nel tempo illeggibile è necessario provvedere all’innesto di un microchip, i cui dati andranno riportati nella modulistica.
L’invio della richiesta di adeguamento regola soltanto l’ITER affinchè l’animale venga registrato, non rende l’animale automaticamente a regola. Ciò che è a regola è la documentazione in proprio possesso e la richiesta effettuata. Occorrerà aspettare per un lasso di tempo anche piuttosto lungo che l’animale risulti in regola agli opportuni controlli burocratici.
Fotografie © MaryH2Ow